Gruppo Fast Risarcimenti
Malasanità

Struttura sanitaria o medico: chi risponde del danno?

10 anni per agire contro la struttura, 5 contro il medico: il doppio binario della Legge Gelli-Bianco e contro chi puntare per il risarcimento.

GFREquipe Legale Gruppo Fast Risarcimenti 2 luglio 2026 3 min di lettura
Struttura sanitaria o medico: chi risponde del danno?
Malasanità — Gruppo Fast Risarcimenti

Aggiornato a luglio 2026

Quando subisci un danno in ospedale o in clinica, la prima domanda pratica è: contro chi agisco? Contro la struttura sanitaria, contro il medico che ha sbagliato, o contro entrambi? Non è un dettaglio da tecnici: dalla risposta dipendono l'onere della prova, i termini di prescrizione e le concrete possibilità di incassare. La Legge Gelli-Bianco ha costruito un doppio binario preciso, e conoscerlo ti evita di imboccare la corsia sbagliata. Te lo spiego con parole semplici.

Consulenza gratuita

Hai un dubbio sul tuo caso?

Per qualsiasi informazione siamo qui. Lascia il numero e ti richiamiamo noi, gratis e senza impegno. Oppure scrivici subito su WhatsApp.

Una buona notizia: qualunque cosa ti sia successa, siamo qui per aiutarti. Nei casi piu gravi il risarcimento puo arrivare fino a 2.448.000 euro.

Rispondiamo entro 24 ore. WhatsApp attivo 7 giorni su 7.

Passo 1 di 4

Che tipo di danno hai subito?

Seleziona la categoria che meglio descrive la tua situazione.

Il doppio binario della Legge Gelli-Bianco

La Legge Gelli-Bianco 24/2017 ha diviso le responsabilità in due binari. La struttura sanitaria risponde per via contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 c.c.: nel momento in cui ti accetta, tra te e l'ospedale nasce un contratto, e la struttura risponde sia della propria organizzazione sia dell'operato dei medici di cui si avvale. Il singolo medico dipendente risponde invece per via extracontrattuale, ex art. 2043 c.c.

Questo assetto è stato confermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 12567/2024, il cosiddetto San Martino-bis: doppio binario, contrattuale per la struttura, extracontrattuale per il medico dipendente. Non è teoria: da questa distinzione discendono le regole pratiche che decidono le cause.

Onere della prova: perché il binario conta

Contro la struttura, il regime contrattuale gioca per te: dimostri il ricovero o la prestazione, il danno e il nesso causale, e a quel punto è la struttura a dover provare di aver adempiuto correttamente o che l'esito dipende da causa a lei non imputabile.

Contro il singolo medico, per via extracontrattuale, l'onere si ribalta: sei tu a dover provare per intero la sua colpa, cioè imperizia, imprudenza o negligenza. Stessa vicenda, due salite molto diverse. È uno dei motivi per cui la scelta del bersaglio giusto va fatta all'inizio della pratica, non a metà strada.

Prescrizione: 10 anni contro 5

Il secondo effetto pratico riguarda i tempi. Verso la struttura sanitaria la prescrizione è di 10 anni. Verso il medico dipendente è di 5. Verso il libero professionista, con cui il rapporto è diretto e quindi contrattuale ex art. 1218 c.c., di nuovo 10: vale per dentisti, ginecologi privati, chirurghi estetici.

In ogni caso il termine non decorre dal giorno dell'intervento o della cura, ma da quando hai collegato il danno alla condotta sanitaria, come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 577/2008. Se il danno è emerso anni dopo, la partita può essere ancora apertissima: fallo verificare prima di rinunciare.

Il medico dipendente pubblico: responsabilità attenuata

C'è un altro tassello che spiega la strategia. Per i medici dipendenti del servizio sanitario che operano in struttura pubblica, la responsabilità personale è stata attenuata dalla Legge Gelli-Bianco, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Il senso della riforma è chiaro: concentrare la responsabilità civile sulla struttura, che ha l'organizzazione e le coperture assicurative per farvi fronte, e proteggere il singolo professionista dagli attacchi diretti, salvo gli abusi più gravi. Per te cambia poco in termini di diritto al risarcimento, ma cambia molto su dove puntare.

Malasanità — approfondimento
Malasanità: ogni caso va valutato singolarmente da un legale.

Contro chi conviene agire in pratica

Mettiamo insieme i pezzi: onere della prova più favorevole, prescrizione di 10 anni, solvibilità garantita dalle coperture assicurative. Nella grande maggioranza dei casi la risposta è: contro la struttura sanitaria, pubblica o privata che sia. È la strada più solida.

Il medico si chiama in causa in via concorrente quando serve: nei casi di colpa grave, quando è un libero professionista, o quando la strategia lo richiede. Dietro entrambi, comunque, ci sono compagnie assicurative: è con loro che si tratta, ed è da loro che arriva materialmente il pagamento. Anche per questo la pratica va costruita come la costruirebbe chi conosce le loro logiche.

Cosa significa per il tuo caso concreto

Prima di ogni valutazione strategica servono i fatti: la cartella clinica completa, i referti, una perizia medico legale che dica se c'è stata colpa e quale danno ne è derivato. Solo a quel punto ha senso decidere il binario: struttura, medico o entrambi.

Come si prova la colpa, come si quantifica e quanto vale un danno da errore medico lo trovi spiegato passo passo nella nostra guida completa. Se invece vuoi la risposta sul tuo caso, senza studiartela da solo, falla dare a chi lo fa ogni giorno: la valutazione è gratuita e ti dice contro chi agire, con quali prove e con quali prospettive reali.

In sintesi

Struttura sanitaria o medico non è una domanda accademica: cambia l'onere della prova, cambia la prescrizione (10 anni contro 5), cambiano le probabilità di incasso. Nella maggior parte dei casi la strada solida è agire verso la struttura, chiamando il medico solo quando conviene. Gruppo Fast Risarcimenti costruisce la strategia giusta per il tuo caso: valutazione gratuita, zero anticipi, paghi solo se vinci. Scrivici prima che il tempo lavori contro di te.

Storie vere

Non te lo diciamo solo noi. Guarda chi ce l'ha gia fatta.

Caso reale

Tamponamento con colpo di frusta a Bologna

Offerta assicurazione
12.000 €
Ottenuto da noi
38.500 €

L'assicurazione offriva 12.000 euro dicendo che era il massimo. Abbiamo rifatto la perizia medica e calcolato il danno per intero. Risultato: 38.500 euro, tre volte tanto.

Pratica chiusa in 7 mesi. Dati anonimizzati dai nostri archivi.

Ringrazio il sign Marchi x disponibilita e professionalita nella risoluzione del mio sinistro.

Paola
Maggio 2026 · Recensione verificata

Ho ottenuto tutti i soldi che mi aspettavano dall'assicurazione. Mi hanno seguito passo e aiutato in tutte le procedure per l'incidente subito. Anche gli avvocati con cui collaborano sono super competenti.

Nicola Esposito
Febbraio 2026 · Recensione verificata
Leggi tutte le storie e gli importi ottenuti →

Hai ancora dubbi sul tuo caso? Scrivici o chiamaci, la prima consulenza e sempre gratuita.

Contenuto revisionato da Gabriele Marchi, Fondatore e Responsabile Editoriale. La nostra redazione di avvocati civilisti e medici legali valida ogni articolo prima della pubblicazione.

Domande frequenti

Posso agire contro struttura e medico insieme?

Sì, spesso si agisce verso la struttura e, in via concorrente, verso il medico. Ma i regimi sono diversi: contrattuale verso la struttura (10 anni, onere della prova a suo carico), extracontrattuale verso il medico dipendente (5 anni, colpa da provare per intero).

Perché conviene di solito agire contro la struttura?

Perché risponde per contratto del proprio operato e di quello dei suoi medici, l'onere della prova le impone di dimostrare di aver fatto tutto correttamente, la prescrizione è di 10 anni e dietro c'è una copertura assicurativa solvibile.

Il medico dell'ospedale pubblico risponde di tasca propria?

La sua responsabilità personale è attenuata dalla Legge Gelli-Bianco, salvo dolo o colpa grave. La responsabilità civile si concentra sulla struttura e sulla sua assicurazione: per il danneggiato il diritto al risarcimento non cambia, cambia il bersaglio.

E se l'errore è di un libero professionista, come il dentista privato?

Con il libero professionista il rapporto è diretto e contrattuale ex art. 1218 c.c.: la prescrizione è di 10 anni e l'onere della prova segue le regole contrattuali. Vale per dentisti, ginecologi privati, chirurghi estetici e in genere per le cure pagate direttamente.

A cura di

Equipe Legale Gruppo Fast Risarcimenti. Oltre 25 anni di esperienza nel risarcimento danni, piu di 50 milioni di euro recuperati per i nostri assistiti. Le informazioni si basano su sentenze della Corte di Cassazione, decreti ministeriali e normativa vigente.

Hai bisogno di aiuto?

Parliamo del tuo caso, senza impegno

Consulenza gratuita entro 24 ore, in tutta Italia. Zero anticipi.

Torna al blog
Gruppo Fast Risarcimenti
Inizia ora

Hai subito un danno?
Parla con noi ora.

Consulenza gratuita, senza impegno. Rispondiamo entro 24 ore, WhatsApp H24.