
Quanto deve aspettare un danneggiato per il risarcimento dopo un incidente stradale? La legge fissa tre termini precisi: 30, 60 e 90 giorni. Conoscerli e fondamentale, perche superati questi termini scattano interessi, sanzioni e la possibilita di ricorrere a IVASS o al giudice. Vediamo tutto in dettaglio.
I tre termini di legge in 50 parole
Il Codice delle Assicurazioni Private (art. 148 D.Lgs. 209/2005) impone alle compagnie tre termini diversi a seconda del danno. 30 giorni se c'e CAI firmato e solo danni a cose, 60 giorni senza CAI per soli danni materiali, 90 giorni per lesioni personali. Dopo l'offerta, ulteriori 15 giorni per il pagamento.
Termine 30 giorni: CAI firmato + danni a cose
Se l'incidente ha riguardato solo danni materiali (no lesioni) e le parti hanno firmato il modulo CAI (Constatazione Amichevole), la compagnia ha 30 giorni dal ricevimento della richiesta per formulare offerta congrua o motivare il rifiuto.
Il termine decorre dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento completa (lettera raccomandata o PEC con tutti i documenti). Mancanze documentali sospendono il termine.
Termine 60 giorni: senza CAI, solo cose
Se non c'e CAI firmato (perche una parte ha rifiutato di sottoscriverlo o c'e disaccordo sulla dinamica), la compagnia ha 60 giorni per istruire la pratica e formulare offerta.
Il termine piu lungo serve alla compagnia per fare verifiche autonome: perizia, audizione testi, controllo Patente, eventuale richiesta ai Carabinieri.
Termine 90 giorni: lesioni personali
Se l'incidente ha causato lesioni personali (a prescindere dalla gravita), il termine sale a 90 giorni. La ragione e tecnica: serve attendere la stabilizzazione dei postumi per la corretta quantificazione del danno biologico.
In pratica, il termine decorre dal momento in cui la compagnia riceve la documentazione clinica completa, inclusa la perizia medico-legale con quantificazione di ITT, ITP e invalidita permanente.
Termine 15 giorni per il pagamento
Una volta accettata l'offerta dal danneggiato, la compagnia ha ulteriori 15 giorni per effettuare materialmente il bonifico. Questo termine e tassativo: se sforato, scattano interessi al tasso legale.
Cosa fare se la compagnia non risponde nei termini
Il silenzio o il ritardo della compagnia non e impotente: la legge prevede strumenti concreti per accelerare la pratica.
- Messa in mora formale tramite raccomandata A/R o PEC
- Richiesta interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine
- Reclamo IVASS (Istituto Vigilanza Assicurazioni) entro 45 giorni dal sollecito
- Ricorso giudiziale: azione diretta contro la compagnia ex art. 144 CdA
- Negoziazione assistita obbligatoria prima della causa civile
Prescrizione: 2 anni per non perdere il diritto
Attenzione: il diritto al risarcimento si prescrive in 2 anni dalla data del sinistro (art. 2947 c.c.). Se ci sono lesioni costituenti reato (lesioni colpose gravi o gravissime), la prescrizione sale a 5 anni; per omicidio stradale 10 anni.
La prescrizione si interrompe ogni volta che invii una formale messa in mora (raccomandata o PEC). Da quel momento, ricominciano a decorrere altri 2 anni.
In sintesi
Conoscere i termini di legge ti mette in posizione di forza. Una compagnia che sfora i 30, 60 o 90 giorni e in mora ex lege: puoi chiedere interessi, reclamare a IVASS e accelerare la causa. Non aspettare passivamente: ogni giorno di ritardo e un giorno in cui la compagnia conta sulla tua disinformazione.
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