Richiesta di risarcimento incompleta: si fermano i 60 e 90 giorni?
La compagnia ha 60 giorni per i danni a cose e 90 per le lesioni, ma se la richiesta è incompleta i termini si sospendono. Ecco cosa non deve mancare e come evitare il rimpallo.

Aggiornato a luglio 2026
Hai mandato la richiesta di risarcimento e conti i giorni: 60 per i danni al veicolo, 90 per le lesioni. Poi arriva la lettera della compagnia: documentazione incompleta, si prega di integrare. E il cronometro si ferma. È una delle situazioni più frustranti di tutta la pratica, anche perché a volte la richiesta di integrazione è sacrosanta, altre volte è pura tattica per guadagnare tempo. Capire come funziona la sospensione dei termini ti evita mesi di attesa inutile.
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Come funzionano i termini di legge
Dalla ricezione di una richiesta completa, la compagnia deve formulare un'offerta o comunicare un diniego motivato entro 60 giorni per i danni alle cose ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Nel risarcimento diretto CARD i termini sono gli stessi, e per le sole cose scendono se il modulo di constatazione amichevole è firmato da entrambi i conducenti.
Il punto che molti ignorano sta in quella parola: completa. I termini partono solo se la richiesta contiene tutti gli elementi che la legge prevede. Se manca qualcosa, la compagnia può chiedere le integrazioni necessarie, e il conteggio resta sospeso finché non le ricevi... anzi, finché non le riceve lei.
Cosa deve contenere una richiesta completa
Per i danni al veicolo servono la descrizione del sinistro con data, luogo e dinamica, i dati dei veicoli e delle assicurazioni coinvolte, il modulo CAI se compilato, l'indicazione del luogo e dei giorni in cui il mezzo è visionabile per la perizia.
Per i danni alla persona la lista si allunga: età, attività lavorativa e reddito del danneggiato, la documentazione medica con l'entità delle lesioni, l'attestazione di avvenuta guarigione o la certificazione dei postumi, il codice fiscale, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da assicuratori sociali oppure l'indicazione di quali. Ogni voce mancante è un appiglio per sospendere i termini.
La sospensione: quando è legittima e quando è tattica
Se nella tua richiesta manca davvero un elemento essenziale, la richiesta di integrazione è legittima e i termini ripartono solo dalla ricezione dei documenti mancanti. Fin qui, niente da obiettare.
Il problema sono le richieste pretestuose: la compagnia che chiede documenti già inviati, o pezzi di carta irrilevanti per valutare il danno, o che spedisce la richiesta di integrazione al cinquantanovesimo giorno. È una tattica dilatoria nota. La contromossa è tutta documentale: invia sempre tutto via PEC o raccomandata, conserva le ricevute, e rispondi alle integrazioni per iscritto elencando ciò che era già stato trasmesso e in che data. Così la sospensione, se contestata, non regge.

Come blindare la richiesta dal primo invio
La strategia migliore è non offrire appigli. Prima di inviare, controlla la richiesta voce per voce sulla lista di legge, come una checklist di volo. Allega il referto del pronto soccorso e tutta la documentazione medica in tuo possesso, indica reddito e attività, inserisci la disponibilità del veicolo per la perizia con indirizzo e orari.
Un dettaglio che vale doppio: per le lesioni, aspetta la stabilizzazione clinica prima di chiudere il quadro medico, ma non aspettare per aprire la pratica. Puoi inviare subito la richiesta con la documentazione disponibile, annunciando l'integrazione dei certificati definitivi. Così il dialogo parte, la compagnia apre il sinistro e tu non perdi mesi.
Occhio anche al destinatario: la richiesta va inviata alla sede della compagnia o all'ufficio sinistri competente, e nel risarcimento diretto alla tua compagnia. Un invio all'indirizzo sbagliato è un altro classico che regala settimane di limbo prima ancora che i termini comincino a correre.
Termini scaduti e compagnia silenziosa: le mosse
Se i termini sono decorsi senza offerta né diniego motivato, la compagnia è inadempiente. A quel punto la messa in mora formale, con diffida ad adempiere, è il passaggio che precede le vie legali e spesso sblocca da sola la pratica: le compagnie sanno che il ritardo ingiustificato le espone anche a sanzioni dell'autorità di vigilanza.
Se invece continua il rimpallo di integrazioni, valuta il salto di qualità: negoziazione assistita o azione giudiziale. Un fascicolo ben documentato fin dall'inizio rende queste strade rapide, perché la controparte sa di avere torto sui tempi. Ecco perché la cura maniacale della richiesta iniziale non è burocrazia: è leva negoziale.
In sintesi
I 60 e 90 giorni corrono solo se la richiesta è completa, e ogni documento mancante regala tempo alla compagnia. La differenza tra una pratica liquidata in tre mesi e una che si trascina un anno sta quasi sempre nella qualità del primo invio. Gruppo Fast Risarcimenti costruisce richieste blindate, risponde alle integrazioni pretestuose e mette in mora chi tira per le lunghe. Valutazione gratuita, zero anticipi: paghi solo a risarcimento ottenuto.
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Domande frequenti
La compagnia mi ha chiesto documenti integrativi: i termini ripartono da zero?
I termini restano sospesi dalla richiesta di integrazione fino alla ricezione dei documenti mancanti, poi il conteggio riprende. Per questo conviene rispondere subito e con invio tracciato, PEC o raccomandata.
Quali sono i termini per l'offerta della compagnia?
Dalla richiesta completa: 60 giorni per i danni alle cose e 90 giorni per i danni alla persona. Entro quei termini la compagnia deve formulare un'offerta oppure negare il risarcimento spiegando i motivi.
La compagnia chiede documenti che ho già mandato: cosa faccio?
Rispondi per iscritto elencando i documenti già trasmessi con le date e le ricevute di invio, e diffida la compagnia dal considerare sospesi i termini. Se il silenzio continua, procedi con la messa in mora formale.
Posso inviare la richiesta prima di essere guarito?
Sì, ed è consigliabile: apri subito la pratica con la documentazione disponibile e annuncia l'invio dei certificati definitivi a guarigione avvenuta. La quantificazione dei postumi richiede la stabilizzazione, ma l'apertura del sinistro no.
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